Lo Statuto

Art. 1) Denominazione
È costituita a norma dell’art. 36 de Codice Civile, un’Associazione denominata “La Lente” – ONLUS.
L’associazione non ha fini di lucro, è apolitica e aconfessionale, e intende operare in ottemperanza alla Legge Regionale n. 28 del 16 settembre 1996, relativa alla promozione, al riconoscimento e allo sviluppo dell’associazionismo e agisce nel rispetto dell’art. 10 del D.Lgs 460/97per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 2) Sede

L’associazione ha sede in San Donato Milanese, via Pascoli n. 16, e può istituire uffici anche in altre località su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3) Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 4) Finalità

L’ Associazione promuove attività di solidarietà sociale ed è l’espressione organizzata dell’impegno sociale e civile di liberi cittadini interessati a promuovere iniziative rivolte a superare gli ostacoli sociali, politici, culturali e umani che impediscono alle persone con difficoltà psichiche e ai loro familiari di condurre una vita di relazione secondo i principi delle pari opportunità e dei diritti inviolabili della persona. Tali obiettivi sono da ricercare nelle aree sociali importanti per la vita di ciascun individuo: la residenza, il lavoro e il tempo libero. Inoltre si renderà disponibile alla collaborazione con i servizi sanitari e sociali, senza entrare nel merito dell’assistenza medica già assicurata.

Art. 5)

L’Associazione opera nel settore dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e della formazione, per il raggiungimento delle finalità previste dall’art. 4.
Per perseguire le proprie finalità l’Associazione potrà:
  • a) gestire in proprio circoli, attrezzature, impianti e strutture anche preesistenti mediante la stipula di convenzione con Enti Pubblici e con privati;
  • b) editare e diffondere in abbonamento, tramite edicole e comunque in qualsiasi forma resa possibile dalle       tecnologie multimediali, pubblicazioni attinenti agli scopi sociali;
  • c) organizzare incontri pubblici, seminari, mostre ed altre attività divulgative;
  • d) avvalersi della collaborazione di Enti e di persone di indubbia competenza specifica;
  • e) aderire a Enti e Associazioni aventi scopi affini alle finalità associative;
  • f) chiedere il contributo ed il concorso di Enti Pubblici e di persone fisiche e giuridiche;
  • g) è comunque fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs n. 460 del 4.12.1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6) Soci

A norma dell’art. 10, comma 1, lettera h) del D.Lgs n. 460 del 4/12/1997, il rapporto associativo e le modalità associative sono uniformi per tutti i soci ed è garantita l’effettività del rapporto medesimo. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
I Soci si suddividono nelleseguenti categorie: Soci Fondatori, Soci Onorari, Soci Ordinari e Soci Fruitori. Tutti i soci hanno i medesimi diritti ed obblighi, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.
–  Soci Fondatori – quelli che hanno partecipato alla costituzione della Associazione.
– Soci Onorari – quelli che per la loro personalità per la frequenza all’Associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell’associazione stessa ne hanno sostenuto l’attività e la sua valorizzazione.
–  Soci Fruitori – quelli che usufruiscono dei servizi dell’Associazione e contribuiscono con la loro presenza, affinchè le persone con difficoltà psichiche ed i loro familiari conducano una vita di relazione secondo i principi delle pari opportunità.
–  Soci Ordinari.
L’ammissione dei Soci Onorari avviene su proposta di cinque Soci o di tre Consiglieri.
L’ammissione dei Soci Ordinari avviene su domanda degli interessati.
L’ammissione dei Soci Fruitori avviene per sottoscrizione del modulo di adesione e versamento del contributo associativo.
L’accettazione delle domande per l’ammissione e l’adesione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e l’iscrizione decorre dalla data di accettazione o di adesione per l’anno in corso.
Possono far parte dell’Associazione disponendo i diritti civili:
–        le persone con difficoltà psichiche e i loro familiari;
–        le persone che, pur provenendo da esperienze diverse e a vario titolo, con il loro attivo impegno contribuiscono alle finalità esposte nell’art. 4;
–        le persone fisiche o giuridiche che perseguano le stesse finalità dell’Associazione;
–        le Associazioni e circoli aventi finalità e scopi analoghi e complementari.
I soci hanno diritto di partecipare attivamente alla vita dell’Associazione, possono accedere alla sede sociale nei periodi di apertura della stessa ed usufruire delle attrezzature e dei servizi secondo i regolamenti stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea.
La qualità di Socio comporta la possibilità di frequenza all’Associazione e alle manifestazioni dalla stessa organizzate anche ai familiari.
L’esclusione di un Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e deve fondarsi su almeno una delle seguenti motivazioni:
1)     mancato versamento della quota annuale;
2)     inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti deliberati dall’Assemblea nonché mancato rispetto delle decisioni regolarmente prese nelle Assemblee dei Soci;
3)     grave inadempimento o impossibilità sopravvenuta delle prestazioni assunte dal socio nell’ambito del dovere di collaborazione proprio del rapporto associativo;
4)     comportamento indegno o lesivo dell’immagine dell’Associazione anche se non direttamente collegato allo svolgimento dell’attività associativa.
Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, dovrà essere comunicato all’interessato con lettera raccomandata. Non è d’obbligo tale comunicazione per il caso previsto al punto 1.
Il Socio può appellarsi all’Assemblea dei Soci che si esprimerà con una maggioranza dei due terzi dei suoi membri. Il Socio ha facoltà di recedere dall’Associazione inoltrando lettera raccomandata al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre. Tale atto avrà effetto alla scadenza dell’anno associativo in corso. Al Socio espulso o receduto non saranno restituite le somme già versate ne abbonata quella dovuta per l’anno in corso.
I Soci si impegnano ad osservare il presente Statuto, si impegnano pure a dare la loro collaborazione alla Associazione per la realizzazione dei fini istituzionali.
I Soci sono tenuti a versare all’Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, una quota annua nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall’Assemblea dei Soci. Le quote annuali devono essere versate entro 30 giorni dalla delibera assembleare.

Art. 7)  Organi dell’Associazione

Gli organi rappresentativi dell’Associazione sono:
L’assemblea dei Soci (ordinaria e straordinaria)
–        il Consiglio Direttivo
–        il Presidente
–        il Tesoriere
–        il Segretario

Art. 8) Convocazione dell’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell’Associazione entro il 30 aprile per l’approvazione dei bilanci, mediante avviso scritto inviato per raccomandata a ciascun associate almeno in numero 10 giorni prima dell’adunanza.
L’Assemblea dei Soci è convocata altresì ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno e quando un decimo dei Soci lo richieda.

Art. 9) Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

Hanno diritto di intervenire tutti I Soci iscritti sul Libro Soci da almeno tre mesi ed in regola col pagamento della quota annuale; non è prevista alcuna forma di delega al fine di farsi rappresentare da altri in caso di assenza o impedimento.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal Vicepresidente o da una persona designata dall’Assemblea stessa. Verificandosi quest’ultima evenienza, in caso di contestazione presiederà il Socio con maggior anzianità anagrafica.
I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea tra i presenti.
Il verbale delle Assemblee dovrà essere disponibile, per poterne permettere la consultazione a tutti gli associati, entro 30 giorni dal termine della seduta.
Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Soci sono regolarmente costituite nei seguenti casi:
a)      Assemblea Ordinaria:
–        in prima convocazione, qualora sia presente la maggioranza assoluta dei Soci;
–        in seconda convocazione, indipendentemente dal numero dei presenti.
b)     Assemblea Straordinaria:
–        in prima convocazione, quando sono presenti e tre quarti dei Soci;
–        in seconda convocazione, quando sia presente almeno la metà dei Soci.
Le deliberazione dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno diritto di voto.
Il Presidente dell’Assemblea accerta la regolarità del lavoro in corso, regola la discussione, controlla l’esito delle votazioni e ne proclama il risultato. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto sono vincolanti per tutti gli Associati, anche se dissenzienti o assenti.

Art. 10) Compiti dell’Assemblea

Spetta all’Assemblea Ordinaria dei Soci:
–        fissare le direttive per l’attività dell’Associazione;
–        nominare i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
–        determinare le quote di iscrizione per i nuovi Soci e le quote associative annali;
–        discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandata per Statuto;
–        approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
–        approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo.
Spetta all’Assemblea Straordinaria dei Soci deliberare sulla modifica del presente Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
Le deliberazioni delle Assemblee vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 11) Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall’Assemblea Ordinaria dei Soci che provvede a stabilirne il numero effettivo prima di procedere all’elezione degli stessi.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
I membri del Consiglio Direttivo eleggono al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.
Il Consiglio Direttivo, in Assemblea, non ha diritto di voto nelle deliberazioni per l’approvazione dei Bilanci e in quelle riguardanti le loro responsabilità.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del Consiglio stesso. Il numero dei Consiglieri cooptati non deve essere superiore a un terzo dei componenti complessivi del Consiglio Direttivo. Le cooptazioni devono essere ratificate nella prima Assemblea degli Associati. I Consiglieri cooptati rimangono in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo operante al momento del loro ingresso.
Cessano dalla carica di Consiglieri coloro i quali, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive e, comunque, tutti quelli che nell’anno non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette. All’accertamento e alla comunicazione della decadenza provvede il Segretario stesso. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare la maggioranza assoluta, i Consiglieri rimasti in carica convocheranno l’Assemblea dei Soci affinché si proceda a nuove nomine. I membri del Consiglio Direttivo, cosi come i Soci, prestano gratuitamente la loro opera; non riceveranno alcuna remunerazione per la loro carica o incarico, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella esplicazione del loro mandato.

Art. 12) Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.
Alle riunioni partecipa il Segretario. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera inviata almeno cinque giorni prima. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telefono, fax o telegramma inviato due giorni prima.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Consigliere designato dai presenti.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari.

Art. 13) Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo competono i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in ottemperanza ai sui scopi costituzionali.
Il Consiglio Direttivo compie, previa deliberazione, tutti gli atti che ritenga necessari ed opportuni per il perseguimento delle finalità associative.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
–        deliberare sulle questioni riguardante l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea assumendo le iniziative del caso;
–        redigere e presentare, per l’approvazione, all’Assemblea dei Soci, bilanci preventivi e consuntivi illustrando il lavoro svolto e quello in programma;
–        deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
–        dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
–        procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
–        deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi Soci;
–        deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art. 14) Il Presidente

Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l’associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo, vigilando affinché tutto venga compiuto nel rispetto dei termini di legge, delle norme in vigore e in ottemperanza agli scopi statutari.
Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Solo il Presidente, o persona da lui delegata, ha la facoltà di autorizzare la pubblicazione in qualunque forma multimediale di bollettini anche locali, pubblicazioni o comunque testi che impegnano ufficialmente l’Associazione.
Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità.
In caso di suo impedimento, le sue funzioni vengono espletate dal Vicepresidente, con pari doveri, obblighi e facoltà.

Art. 15) Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria delle entrate e delle uscite relative al bilancio dell’Associazione.
Appone la firma congiuntamente al Presidente o al Vicepresidente in tutte le operazioni di carattere patrimoniale – finanziario; opportuna documentazione di ogni operazione dovrà essere conservata agli atti dell’Associazione. Il parere del Tesoriere è vincolante relativamente alle disponibilità finanziarie concernenti una deliberazione di spesa.
Il Tesoriere deve stendere il rendiconto finale dell’esercizio finanziario, che contemplerà sia il bilancio consuntivo sia quello preventivo, dal quale risulteranno i beni, i contributi, i lasciti, le spese sostenute per capitoli e voci analitiche, entro due mesi dall’Assemblea indetta per l’approvazione del bilancio, per permettere la visione a chiunque, tra i Soci, ne faccia richiesta. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
Al Tesoriere spetta pure la tenuta dei seguenti libri sociali: Libro dei Soci, in cui dovrà essere riportato l’elenco dei membri dell’Associazione, aggiornato sulla base delle deliberazioni di ammissione o di esclusione addottate dal Consiglio Direttivo; Libro Giornale, in cui si dovrà riportare tutte le operazioni e movimenti contabili; Libro degli Inventari, in cui si dovrà riportare l’inventario delle attività e passività dell’Associazione; Libro Cassa, in cui si dovrà riportare tutte le entrate e le uscite di cassa.
Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Non è previsto alcun compenso per la carica di Tesoriere.

Art. 16) Il Segretario

Il Segretario dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio tra i suoi componenti.
Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell’Assemblea, ove ha il compito di redigere i relativi verbali.Il Segretario avrà cura, in particolare, di mantenere i contatti, di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano le attività dell’associazione. Al Segretario spetta pure la tenuta dei Libri: verbali Assemblea dei Soci e verbali riunione Consiglio Direttivo.
Il Segretario dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Non è previsto alcun compenso per la carica di Segretario.

Art. 17) Il Patrimonio

Le entrate dell’Associazione sono costituite:
–        dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto di ammissione all’Associazione nella misura fissata dall’Assemblea dei Soci (Tassa di iscrizione);
–        dalle quote annue ordinarie, da stabilirsi annualmente dall’assemblea dei Soci;
–        da eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
–        da versamenti volontari degli associati;
–        da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di credito e da Enti in genere;
–        da sovvenzioni donazioni o lasciti di terzi o associati;
–        proventi ottenuti attraverso l’eventuale esercizio di attività promosse dall’Associazione e finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali;
–        proventi per prestazioni di servizi a Soci.
E’ fatto divieto distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18) Scioglimento ed estinzione

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno I tre quarti degli Associati. In caso di scioglimento l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico od analogo settore di solidarietà sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Art. 19) Disposizioni Finali

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n. 266 del 11/08/1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs. 4/12/1997 n. 460 e alle loro eventuali variazioni.